La prescrizione dell’obbligo di sopralluogo non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici e in ogni caso consente alla stazione appaltante di attivare un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi su un sopralluogo svolto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo, in virtù del regime di solidarietà prescritto dal Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dalla lex specialis, al fine di chiarire se questa avesse ottemperato alla prescrizione di gara anche per gli altri componenti del raggruppamento.
Il Consiglio di Stato ha concluso che il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento era sufficiente all’adempimento della prescrizione posta dal disciplinare di gara e liberatorio anche per le imprese mandanti.
Avverso tale conclusione, non poteva essere opposta la mancata documentazione delle deleghe da parte delle mandanti, sia perché il disciplinare non imponeva il rilascio di deleghe scritte, sia perché le stesse potevano eventualmente essere acquisite dalla stazione appaltante attivando il soccorso istruttorio.