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Negli appalti pubblici, se lo scopo dell’avvalimento è esclusivamente quello di conseguire (non sussistendo alcuna concreta necessità dell’incremento delle risorse) una migliore valutazione dell’offerta, i requisiti messi a disposizione dall’ausiliaria non possono essere computati nel punteggio dell’offerta.
Lo specifica il Consiglio di Stato con una sentenza in cui affronta la praticabilità dell’avvalimento “premiale”, ossia quello sottoscritto ai soli fini del riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica.