Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, senza ulteriori condizioni, e fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Lo prevede il Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 7 maggio 2021, ed in vigore dall’8 maggio scorso.
Viene invece mantenuto il termine del 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà.
Resta fermo che, in caso di IACP, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque), mentre, per le persone fisiche ed i condomini, in relazione alle spese sostenute nel 2022, la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque).
Viene, infine, confermata l’attuale scadenza del 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ovvero eseguiti dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.