Dal 5 agosto 2021 sarà possibile utilizzare la “Cilas”, il modello di «Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus», che la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali ha definitivamente approvato, in tempi brevissimi, dopo la conversione in legge del Dl “Semplificazioni”. Con il nuovo modello sono tre i cardini della semplificazione:
1) non occorre documentare lo «stato legittimo» degli immobili per avviare i lavori nell’ambito del superbonus; resta naturalmente aperta la via ai controlli da parte dei Comuni sugli abusi edilizi, la cui presenza blocca la concessione del bonus;
2) il professionista incaricato attesterà l’esistenza del titolo abilitativo, dell’esistenza di eventuali condoni edilizi o del fatto che la costruzione sia precedente al 1° settembre 1967;
3) sarà possibile presentare anche varianti in corso d’opera. La Cilas, a sua volta, potrà anche essere presentata come variante a quella già esistente per i lavori già in corso per lavori da superbonus.
La compilazione del modello è semplice. Nella parte iniziale della nuova Comunicazione saranno indicati i dati del titolare dell’intervento ed, eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila. In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate saranno riportati al quadro 2 dell’Allegato “Altri soggetti coinvolti”. Il titolare dell’intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. In caso di lavoro condominiale, servirà la delibera dell’assemblea, ma non è previsto l’obbligo di allegarla. L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi dello stato di fatto e di progetto. Per gli interventi classificati come attività libera è sufficiente la descrizione dell’intervento da inserire direttamente nella modulistica.
E’ stata inserita una specifica casella (d.3) che, in caso di interventi cd. “misti”, consente di realizzarli contemporaneamente, ma in questi casi sarà necessario presentare la CILA Superbonus per gli interventi agevolabili che costituirà integrazione dell’altra pratica edilizia prevista per l’esecuzione degli interventi non soggetti a Superbonus.
E’ stato eliminato il riquadro relativo al calcolo del contributo di costruzione, in quanto gli interventi agevolabili col Superbonus non determinano aumenti di carico urbanistico e di superficie calpestabile.
Le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi di super sismabonus con demolizione e ricostruzione integrale. Tra l’altro, la nuova normativa consente l’utilizzo della Cilas anche per gli interventi su parti strutturali dell’edificio, considerati manutenzione straordinaria. Per le opere di miglioramento sismico ci vuole il deposito al Genio Civile di un progetto o relazione, a seconda delle Regioni. Inoltre, in caso di immobili assoggettati a vincolo in base al Dlgs 42/04, resta ferma la necessità di acquisire l’assenso dell’Ente competente. Del resto, più in generale, se la realizzazione degli interventi prevede la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni comunali (come per la prevenzione incendi) la Cilas non supera, ovviamente, la vigente normativa in materia.