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Se il cappotto termico restringe i balconi non c’è lesione della proprietà privata perché si ritiene prevalente l’interesse della collettività condominiale a realizzare un intervento finalizzato al risparmio energetico e quindi meritevole di maggior tutela. Lo afferma in un’ordinanza il Tribunale di Milano.
Sempre sul tema, si segnala una sentenza di alcuni mesi fa del Tribunale di Roma che ha ritenuto, invece, nulla la delibera che, approvando l’esecuzione del cappotto termico con l’istallazione di pannelli isolanti e con spessore variabile, non forniva però la specifica indicazione delle modifiche da eseguire sui balconi di proprietà dei condomini, con ciò determinando una lesione del loro diritto di proprietà.