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Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, ha affermato che il limite di 10 metri, previsto all’articolo 9 del DM 1444/1968 per le “nuove costruzioni”, non è riferito ai centri storici ma alle cosiddette “altre zone”.
Tra le motivazioni poste alla base della decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che:
- il DM 1444/68 nel disciplinare le zone A (centri storici) ha prescritto in questi casi che la distanza “non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti”;
- il limite dei 10 metri si applica solo alle “nuove costruzioni” ed è riferito alle “altre zone” ossia diverse da quelle delle zone A – centro storico e non può essere data una interpretazione più ampia di quella che può esserne tratta in via letterale.