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La Corte di Cassazione civile, con recente Ordinanza, ha ribadito che quando un contratto di appalto si scioglie, a causa del fallimento dell’appaltatore, al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite.
Il committente può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori per la parte ineseguita o non eseguita a regola d’arte.