Qualora il subappaltatore risulti destinatario di una informazione interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve consentire all’appaltatore la sostituzione del subappaltatore con altra impresa in possesso di tutti i requisiti generali e speciali occorrenti per l’esecuzione dei restanti lavori previsti dal contratto.
Lo ha stabilito l’ANAC in un caso di perdita dei requisiti generali da parte di un subappaltatore dopo l’autorizzazione al subappalto, quindi, anche dopo la verifica dei requisiti speciali ex art. 83 e 84 del codice e generali indicati dall’art. 80 del Codice.
L’ANAC evidenzia che i requisiti del subappaltatore, oltre che dover essere presenti nella fase autorizzativa, devono perdurare (al pari di quanto previsto per l’appaltatore) per tutta l’esecuzione del subappalto. In tal senso, secondo l’ANAC, qualora, nel corso dell’esecuzione, si riscontri a carico del subappaltatore una causa di esclusione è necessario che:
- la stazione appaltante consenta all’appaltatore la sostituzione del subappaltatore;
- l’affidatario provveda a sostituirlo con altro subappaltatore in possesso di tutti i requisiti generali e speciali occorrenti per l’esecuzione (di parte) del contratto.
Infine, per quanto riguarda il casellario informatico, viene chiarito che l’Autorità procede ad una semplice integrazione dell’annotazione concernente l’interdittiva antimafia, nei confronti degli operatori economici successivamente assoggettati all’applicazione della misura del controllo giudiziario; ciò, in quanto l’applicazione del controllo suddetto, non rimuove il provvedimento prefettizio, ma ne sospende l’efficacia nei limiti temporali stabiliti dal provvedimento del giudice penale.