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Anche prima della riformulazione dell’art. 105 del Codice dei contratti, doveva essere disapplicato il tetto massimo del 30% per il subappalto delle categorie “super specialistiche”, perché connotato di astrattezza e genericità.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, chiamato a decidere sulla legittimità di un bando di gara (pubblicato il 1° luglio 2020), che disponeva: «non vi sono limitazioni al subappalto dei lavori oggetto del presente intervento», senza fare distinzioni o eccezioni per le categorie “super specialistiche”, motivando tale scelta con la necessaria coerenza con la Direttiva dell’UE sugli appalti pubblici.