Quarta cessione del credito derivante dai bonus fiscali in edilizia solo per le banche in favore dei propri correntisti, proroga al 15 ottobre 2022 per l’invio della comunicazione di opzione per sconto in fattura/cessione del credito per i soli soggetti IRES e conferma della nuova rivalutazione delle aree edificabili, con imposta sostitutiva dell’IRPEF del 14% con prima scadenza al 15 novembre 2022.
Queste le misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge “Energia”.
Per quanto riguarda la cessione dei bonus fiscali, si evidenzia che, in primo luogo, è stato aumentato, a favore delle banche, da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. Inoltre, viene stabilito che la quarta cessione possa essere effettuata solo dalle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, e solo a favore dei propri correntisti, che possono unicamente utilizzare il credito in compensazione. La nuova disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Si sottolinea, tuttavia, che la suddetta disciplina sulla cessione dei bonus in edilizia sarà a breve oggetto di ulteriore modifica, da parte del cosiddetto “DL Aiuti”, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale verrà ammessa la possibilità per le banche (o per le società facenti parte di un gruppo bancario) di cedere il credito d’imposta ai propri correntisti, qualificati come “clienti professionali”, in qualsiasi momento, ovverosia senza dover necessariamente attendere l’esaurimento del numero delle cessioni possibili. Resta inteso che i “clienti professionali” potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.