Nell’ambito degli appalti pubblici, sono escluse da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.
Questo l’indirizzo fornito dall’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS), che dovrebbe trovare a breve ufficializzazione con l’emanazione di una specifica pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziari
A parere dell’Agenzia si escluderebbe l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».
Secondo il sistema’ANCE, le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanziaria trovano sicura applicazione con riferimento al meccanismo definito dal citato art. 1-septies del DL 73/2021, atteso che la contribuzione erogata, in base alla specifica disciplina operativa, viene qualificata come contributo pubblico e non già come maggiorazione del corrispettivo.