Aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le modalità da seguire per la cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, agevolabili con il Superbonus e con i bonus edilizi ordinari.
Per le cessioni del credito comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta irrevocabile di utilizzo in compensazione, per ciascuna rata annuale.
In particolare, con il Provvedimento n.2022/202205, l’Amministrazione finanziaria:
- conferma che il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato in fattura, è cedibile una prima volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari ed altre due volte, solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (cosiddetti soggetti “qualificati”).
Al riguardo, viene specificato che il primo cessionario può, a propria volta, cedere il credito ai soggetti “qualificati”, con possibilità per questi ultimi, di una ulteriore cessione, sempre a favore di altri soggetti qualificati.
Tale regola si applica se la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 in poi;
- conferma che ai soggetti “qualificati” è sempre consentita la cessione a favore dei propri clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Questa possibilità sarà operativa a partire dal prossimo 15 luglio, quando verranno aggiornate le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”;
- chiarisce che per le opzioni relative alla cessione del credito, comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta, che è irrevocabile, di utilizzo del credito in compensazione, per ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;
- conferma che opera il divieto di cessione parziale per le singole rate annuali dei crediti d’imposta oggetto di comunicazione all’Agenzia dal 1° maggio 2022. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, sempre tramite la “Piattaforma cessione crediti”;
- chiarisce che in caso di errori, le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, trasmesse nel mese di marzo, potevano , come noto, essere annullate o sostituite entro il 5 di aprile. Le comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Resta, in ogni caso, confermata la possibilità di annullamento/sostituzione dell’opzione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che, d’ora in avanti, eventuali aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del Modello di opzione saranno pubblicati sul sito internet della medesima, previa apposita comunicazione.
Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle nostre sedi Territoriali di riferimento.