Anche in caso di difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1° settembre 1967) il contribuente potrà fruire della detrazione fiscale prevista dal Superbonus. È quanto conferma il Consiglio Nazionale del Notariato, in linea con la tesi dell’Ance, nell’aggiornamento della guida “Immobili e Bonus Fiscali 2022”, che illustra le agevolazioni fiscali per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare.
Il Notariato ha, in particolare, ribadito che “la irrilevanza degli eventuali abusi commessi sull’edificio è limitata alla fruizione del Super-Bonus”.
L’art. 119 comma 13 quater D.L. 34/2020, infatti, specifica che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Pertanto, sottolinea il Notariato, “se l’edificio presenta degli abusi edilizi, potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al Super-Bonus (e si potrà fruire del beneficio) ma ciò non comporterà sanatoria implicita degli abusi stessi, che rimarranno assoggettati alle relative sanzioni amministrative e penali (laddove previste).”