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Appalti, le compensazioni alle imprese pagano l’Iva – Le istruzioni delle Entrate

di Unindustria Calabria

Vanno assoggettate a Iva le somme compensative erogate dalle stazioni appaltanti pubbliche agli appaltatori a copertura degli extracosti da questi sostenuti per acquisti di materiali effettuati a partire dal primo semestre 2021; all’opposto, restano esclusi da Iva i finanziamenti concessi “a monte”, per le stesse finalità, dal Mims alle singole stazioni appaltanti. Queste le conclusioni della risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022, emanata in risposta al quesito di un ministero ( presumibilmente il Ministero delle Infrastrutture).

La normativa di riferimento è, come noto, costituita dall’articolo 1-septies del Dl 73/2021 che prevede la corresponsione di somme compensative a favore degli appaltatori di enti pubblici sulla base di un rapporto trilaterale: dal Mininistero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS) agli enti pubblici appaltanti e da questi ultimi alle imprese appaltatrici. Da parte sua, la risoluzione n. 39/2022 supera a piè pari le precedenti indicazioni del Mims che, nel rapporto tra stazioni appaltanti e appaltatori, non aveva ricompreso l’Iva tra gli extracosti ammessi a rimborso nei confronti di questi ultimi. Questa impostazione era frutto di un fraintendimento del Mims rispetto a precedenti indicazioni dell’agenzia delle Entrate che, come poi confermato dalla stessa risoluzione n. 39/2022, facevano riferimento all’esclusione da Iva delle somme erogate dal Mims agli enti pubblici appaltanti, non invece alle somme assegnate da questi ultimi agli appaltatori.

A quest’ultimo proposito, l’Agenzia ribadisce che le somme compensative a favore dell’appaltatore si inseriscono nel rapporto sinallagmatico venutosi a costituire con l’ente pubblico appaltante, rappresentando, né più né meno, un’integrazione dei corrispettivi precedentemente concordati. A questo punto, alla luce del principio di omnicomprensività del corrispettivo fissato dall’articolo 13 del decreto Iva (DPR 633/1972), la conclusione per cui le somme addebitate dagli appaltatori a compensazione degli extracosti subìti devono essere assoggettate all’Iva, la quale dovrebbe, di conseguenza, essere riconosciuta dal Mims quale extracosto ammesso a rimborso.

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