La detrazione del 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche spetta anche alle imprese per gli interventi realizzati sui loro immobili, siano “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con recente Risposta resa ad una società, proprietaria di alcuni immobili strumentali concessi in locazione, in procinto di effettuare, su di essi, dei lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Si ricorda che la detrazione del 75% può essere fruita solo per le spese sostenute nel 2022, ed è riconosciuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche, entro limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di immobile (50.000 euro per le unifamiliari; 40.000 euro x n. unità, per edifici fino a 8 unità; 30.000 euro x n. unità, per edifici oltre le 8 unità).
Viene confermato quanto già chiarito con la CM 23/2022 nella quale è stato specificato che tra i beneficiari dell’incentivo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).