Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le associazioni di promozione sociale possono fruire del cd. “bonus Barriere” per detrarre le spese connesse a interventi di rimozione delle barriere architettoniche effettuati su immobili in loro possesso.
Per quanto riguarda l’accesso all’incentivo, la normativa non pone né limiti soggettivi, né limiti oggettivi. Pertanto sono ammessi a fruirne sia i soggetti IRPEF, che i soggetti IRES su immobili di qualsiasi categoria catastale. Tuttavia l’immobile deve essere esistente e gli interventi realizzati devono rispettare i requisiti tecnici richiesti.
E’ quanto afferma l’Agenzia delle Entrate in due recenti Risposte ad interpello.
In linea con quanto già recentemente chiarito, l’Agenzia risponde positivamente ad un’associazione sportiva dilettantistica che vuole effettuare degli interventi volti a rendere fruibile, anche alle persone disabili, l’impianto sportivo nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. L’associazione potrà fruire del “bonus Barriere” poiché la Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo stipulata con la Provincia, costituisce titolo idoneo a dimostrare il possesso del bene all’avvio dei lavori.
Analoghe le considerazioni fatte, dall’Agenzia delle Entrate, in un’altra Risposta resa ad un’associazione di promozione sociale (APS) che intende effettuare sull’unità immobiliare di proprietà esclusiva (categoria catastale C/4) oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi “trainanti” e “trainati” agevolati con il Superbonus. Sul punto, l’agenzia non riscontra alcun ostacolo, né per l’accesso al Superbonus, né per l’accesso al “bonus Barriere” che potrà essere fruito dall’APS per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro.