Home News tematicheEconomia e innovazione Bilancio 2022: nomina del revisore entro i termini per l’approvazione del bilancio

Informiamo le imprese associate che per le società a responsabilità limitata costituite alla data del 16 marzo 2019, che nel 2021 e nel 2022 hanno superato i nuovi limiti dimensionali riferiti all’attivo, ai ricavi e agli occupati, scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

Si ricorda, infatti, che nelle Srl l’obbligo ex articolo 2477 cod. civ. di nominare l’organo di controllo o il revisore sussiste se:

  • è previsto dall’atto costitutivo, che ne determina le competenze e i poteri;

ovvero

  • si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
  1. la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  2. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei nuovi limiti dimensionali previsti da ultimo dall’articolo 2-bis L. 32/2019, in termini di attivo di Stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti mediamente occupati nell’esercizio (Vedi Tabella di seguito riportata).

Nuovi limiti dimensionale per obbligo nomina organo di controllo/revisore nelle Srl
Ricavi di Conto Economico € 4.000.000 Superamento di almeno 1 limite su 3 per 2 esercizi consecutivi
Dipendenti occupati in media 20 unità

L’obbligo di mantenere l’organo di controllo o il revisore decade se, per 3 esercizi consecutivi, non è  stato superato nessuno dei limiti dimensionali.

Per il computo delle soglie si deve tener conto che:

  • l’attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;
  • il valore dei ricavi corrisponde alla voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
  • il numero di dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l’anno rilevano al 100%, quelli impiegati per una parte dell’anno assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al periodo di assunzione. Inoltre, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato part-time al 50% per tutto l’anno, egli “vale” in misura pari a 0,5.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è di competenza dell’assemblea che approva il bilancio in cui si verifica lo sforamento, la quale deve provvedervi entro 30 giorni.

Con particolare riferimento ai nuovi limiti dimensionali, occorre avere riguardo al comma 3 dell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 il quale prevede che:

  • le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo” – ossia del 16 marzo 2019 – “quando ricorrono i requisiti … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni … entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”;
  • ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti” alla data di approvazione del bilancio 2022.

Ne deriva che le Srl “solari” che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato almeno uno dei 3 limiti dimensionali devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio 2022, la quale a sua volta può essere fissata al più tardi:

  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dunque entro il 30 aprile 2023;
  • entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in caso di particolari esigenze, dunque entro il 29 giugno 2023.

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Articolazione Territoriale di riferimento.

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