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Bonus investimenti in beni strumentali nuovi – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le imprese concessionarie

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 dell’11 aprile 2023, fornisce importanti chiarimenti in merito ad alcune ipotesi di esclusione dal credito di imposta che premia gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalla legge di bilancio 2021 e più nel dettaglio, dall’articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178/2020.

Il chiarimento riguarda il comma 1053 che lascia fuori dal perimetro applicativo dell’agevolazione i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia se tra i beni esclusi sono compresi quelli gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, come corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone versato dall’ente concedente al posto di una tariffa a carico degli utenti.

L’Agenzia premette che, tenuto conto dell’evoluzione delle modalità di assegnazione dei servizi da parte degli enti pubblici a privati, occorre superare il riferimento testuale alle imprese “in concessione” e “a tariffa” per dare rilievo alla ratio della disposizione e al tenore della norma.

Finalità dell’agevolazione è favorire nuovi investimenti che senza l’incentivo l’impresa, calcolati i rischi, non effettuerebbe o effettuerebbe in misura ridotta.

Ciò detto, l’Agenzia delle entrate precisa che, considerati gli obiettivi del tax credit, sono escluse dal credito d’imposta in argomento, le imprese “concessionarie” (intese in senso lato) dei servizi previsti dal comma 1053 quando:

– gli investimenti sono inclusi tra gli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;

– sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che annullano il rischio economico dell’investimento stesso.

Tali circostanze, conclude l’Agenzia, devono essere appurate tramite una valutazione concreta, che non può essere effettuata in sede di risposta a un’istanza di interpello.

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Articolazione Territoriale di riferimento.

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