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La conversione in legge del cosiddetto decreto PNRR contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti, nonché diverse previsioni derogatorie alle norme vigenti in vari settori.
Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici:
- viene precisato che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali già risulti un accesso a specifici fondi;
- viene prevista l’applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo della garanzia definitiva prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali. Tale disposizione si applica limitatamente ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (22 aprile 2023), ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data;
- viene stabilito che i controlli sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa per il PNRR devono essere effettuati anche sui contratti divenuti immediatamente efficaci (senza controlli da parte di altri organi delle stazioni appaltanti) e nei casi di esecuzione anticipata;
- vengono applicate le semplificazioni speciali previste dal DL 77/2021 per le opere del PNRR anche alle infrastrutture di supporto ad essa connesse anche se non finanziate con fondi del Recovery;
- viene prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato su Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e alle semplificazioni della conferenza di servizi – già prevista per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, all’edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, finanziati con risorse PNRR e PNC – anche per gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea;
- viene consentito alla società Invitalia S.p.A. di promuovere la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro per l’affidamento anche contestuale di servizi tecnici e lavori;
- viene stabilito che, per opere di rilevanza pubblica, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore;
- vengono estesi di altri sei mesi, dunque fino al 31 dicembre 2023, le semplificazioni, le deroghe e le sospensioni di una serie di norme del codice appalti previste dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dal decreto Sblocca-cantieri n. 32/2019. La misura vale solo per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC. Per le altre la scadenza resta fissata al 30 giugno 2023;
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 (termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023) la cosiddetta informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell’effettuazione delle verifiche antimafia;
- viene previsto che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante;
- vengono prorogati, con i medesimi aggiudicatari ed alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione di nuove procedure di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, con scadenza entro il 30 giugno 2023, al fine di non pregiudicare gli obiettivi del PNRR. In ogni caso, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro;
- viene esteso il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell’attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici includendo le stazioni appaltanti qualificate di diritto e le società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi;
- viene consentito l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’Istruzione, laddove ancora disponibili e non ridestinati ad altra finalità. L’utilizzo dei ribassi d’asta diventa possibile anche da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi;
- viene estesa la possibilità di operare come commissari straordinari per l’edilizia scolastica – già prevista fino al 31 dicembre 2026 per sindaci e presidenti di provincia e di città metropolitana anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali;
- vengono estese le deroghe al codice dei contratti pubblici anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- viene previsto che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del citato articolo) si applica alle università statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca fino all’importo di 215.000 euro;
- viene stabilito, al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, che si applichi la disciplina prevista dall’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
- viene previsto che la società Giubileo 2025 potrà essere affiancata da altre stazioni appaltanti per i progetti dell’investimento “Caput Mundi”. Obiettivo è accelerare le opere per l’Anno Santo. Per consentire la prima fruizione della “Città dello sport”, l’Agenzia del Demanio potrà affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. La stessa facoltà di procedere senza gara è assegnata a tutti i soggetti attuatori, d’intesa con il commissario straordinario (il sindaco), per le opere maggiori;
- vengono attribuiti ad Anas, soggetto attuatore della Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel biennio 2016-2017 nell’Italia centrale, i poteri previsti per i commissari straordinari del decreto Sblocca-cantieri, per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie;
- viene previsto che, per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari possa avere ad oggetto anche il PFTE. L’intervento normativo è volto, quindi, a prevedere una procedura di accelerazione riferita all’attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguardagli interventi ferroviari oggetto di commissariamento;
- viene allargata la corsia super veloce finora dedicata a sole 10 grandi opere prioritarie del PNRR a tutti gli investimenti di competenza del MIT, finanziati dal Recovery, dal Piano nazionale complementare e dagli altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Vengono introdotte semplificazioni nella procedura di verifica dell’interesse archeologico dell’area interessate dalle opere di in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e di competenza del MIT. In rapporto alla conferenza dei servizi viene previsto che in caso emerga un interesse archeologico, all’avvio della procedura di approfondimento faccia seguito la fissazione da parte del soprintendente di un termine finale che – pur tenendo adeguatamente conto del cronoprogramma dell’intervento – non vada oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Viene alleggerita anche la documentazione richiesta per la Via, escludendo la necessità di allegare la relazione paesaggistica. Vengono disciplinate le opere di “mitigazione urbanistica” connesse alla realizzazione delle opere complesse del PNRR, consentendo alle stazioni appaltanti di destinare nel limite dell’1% del costo dell’intervento alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell’investimento infrastrutturale. Sulle varianti viene stabilito che possono essere approvate dalla stazione appaltante o dai commissari delle opere.
Per ogni chiarimento ed approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.