In caso di conflitto tra Enti per autorizzare impianti di energie rinnovabili a prevalere è la decisione del Consiglio dei ministri la cui delibera confluisce nel procedimento unico che poi deve essere completato dall’amministrazione competente entro 60 giorni.
Con due recentissime sentenze parallele il TAR Basilicata fissa un principio applicativo dirimente sull’interpretazione del D.L. 50/2022 (salva cantieri) convertito nella legge n. 91/2022 e riguardo alla supremazia degli atti adottati dal governo centrale per sbloccare i cantieri.
Ad innescare i contenziosi era stata una Multinazionale che aveva impugnato una nota del dirigente dell’ufficio energia della Regione Basilicata e le successive richieste di integrazioni documentali dell’Anas, del Ministero delle Imprese e Made in Italy e di altri enti a cascata, all’origine del braccio di ferro la realizzazione di un parco eolico.
A fronte dei vari pareri negativi di vari enti, la Multinazionale aveva proposto una revisione ridotta del piano ottenendo il via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, posizione fatta propria dallo stesso Consiglio dei Ministri.
Il TAR ha stabilito, pertanto, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime in senso favorevole al progetto sostituisce la VIA e confluisce nel procedimento di autorizzazione unica di competenza delle Regioni; se tale procedimento non viene concluso nei successivi 60 giorni determina la formazione dell’autorizzazione (che comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e la gestione dell’impianto, inclusa l’autorizzazione paesaggistica) per silenzio assenso.