Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 76/2020.
Il decreto è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per 2024 che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022).
L’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli accordi quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando quattro finestre temporali:
- I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2024;
- II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2024;
- III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2024;
- IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2025.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, attiva fino al 31 gennaio 2025.
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
- l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 29 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025.
Entro 30 giorni dai decreti di riconoscimenti dei fondi, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti.