A decorrere dal 1° ottobre 2024 è previsto il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
L’esclusione dalla disciplina è ora prevista per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 36/2023.
Il committente è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell’attestazione di qualificazione SOA.
La patente è rilasciata, in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro. L’elenco dei requisiti per il rilascio della patente è stato modificato nel corso dell’iter di conversione del D.L. n. 19/2024.
In particolare, si segnala che la formazione non è più riferita al solo art. 37, TUSL, e che è richiesta l’avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla legge.
Si riportano di seguito i requisiti come modificati dalla legge di conversione:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati. Tale dichiarazione viene accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.
Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
La legge di conversione ha introdotto l’allegato I-bis al decreto legislativo 81/2008 che individua i casi e le misure per operare le decurtazioni dei crediti.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.
I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
In tal caso, la legge di conversione ha previsto che il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Resta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14, TUSL.
L’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
E’ ammesso il ricorso avverso il provvedimento di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, TUSL.
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano:
- una sanzione amministrativa modificata dalla legge di conversione in misura pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis, TUSL;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Le medesime sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004.
L’allegato I-bis individua 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente. Per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti che saranno decurtati.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni supporto e chiarimento.