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Regime intertemporale delle nuove sanzioni in materia di appalto, distacco e somministrazione

di Unindustria Calabria

Si informa che l’INL ha emanato una recente nota che fornisce indicazioni in merito al regime intertemporale delle nuove sanzioni in materia di appalto, distacco e somministrazione privi dei requisiti di legge (si veda notizia del 12 marzo 2024 dal titolo “Modifiche normative Appalti: trattamenti e C.C.N.L. applicabili”).

In primo luogo, l’INL ha chiarito che le nuove sanzioni penali, così come modificate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto legge, poi convertito in legge, ossia dal 2 marzo 2024.

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché a quelle di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, che sono iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data, l’Ispettorato ha rappresentato che, in conformità alla dottrina ed alla giurisprudenza che li ritengono reati permanenti, avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno soggette alle nuove pene stabilite.

La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

L’INL ha chiarito altresì che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorre tenere conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

Al riguardo, l’Ispettorato ha evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.

In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

Con precedente nota l’INL aveva riepilogato e chiarito i nuovi importi del regime sanzionatorio in materia di distacco, appalto e somministrazione come modificati dalla nuova normativa.

E’ stata predisposta altresì apposita tabella di riepilogo dei nuovi importi ed i chiarimenti riguardano anche le sanzioni per le recidive (recidive semplici e recidive specifiche) ed per i casi di sfruttamento.

Per ogni necessità, chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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