17
Nell’ambito del più ampio processo di revisione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale, con il D.L. n.19 del 02/03/2024 è stata apportata una sostanziale modifica alla normativa in materia di appalto di cui al D.Lgs.276/2003.
Nel merito, viene stabilito in maniera espressa che:
- ai lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto vada riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di maggiore rappresentatività nel settore e nell’ambito territoriale relativo alle attività oggetto di affidamento in appalto;
- la responsabilità solidale del committente viene ampliata anche in presenza di somministrazione di lavoro effettuata da parte di soggetti non autorizzati e nei casi di appalto e di distacco di manodopera privi dei requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento. Si ricorda che detta responsabilità solidale opera entro il limite di DUE anni dalla cessazione dell’appalto per i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ai lavoratori impiegati nell’appalto stesso.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto in merito.