Il MEF, lo scorso 25 Giugno, ha pubblicato il Decreto che definisce le modalità attuative relative all’agevolazione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
I titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno beneficiare, per il periodo di imposta 2024, di una deduzione del 120% del costo del lavoro nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. Inoltre, la quota deducibile aumenta al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È il caso di persone con disabilità, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione. Questo è in sintesi il contenuto del decreto ministeriale del 25 giugno 2024 emanato congiuntamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze e dal ministro del Lavoro e Politiche sociali in attuazione dell’articolo 4 del Dl 216/2023 (riforma dell’Irpef).
Sono esclusi dall’agevolazione le imprese agricole, i datori di lavoro domestico e le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori. Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale si tiene conto dei lavoratori per i quali nel 2024 c’è stata la trasformazione del contratto di lavoro: da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’incremento occupazionale è la condizione necessaria per poter ottenere il bonus. L’agevolazione spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta 2024 risulta superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati in media nel periodo d’imposta precedente.
Di seguito il dettaglio della misura.
Per il periodo d’imposta 2024, per i titolari di redditi di impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, ai fini della determinazione del reddito, è riconosciuta la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, unitamente ad un’ulteriore deduzione, qualora ricorra l’assunzione, sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, ai sensi dell’Allegato 1 del medesimo decreto in commento, ovverosia dei lavoratori svantaggiati”.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono rientrare nell’ambito di applicabilità della predetta deduzione con le relative maggiorazioni si identificano come segue, ai sensi dell’art. 73 TUIR:
- imprese individuali;
- società di capitali;
- società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo;
- enti non commerciali: limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale, e che risultino da separata evidenza contabile, rispetto alla attività avente esclusivamente natura istituzionale.
Di contro, non possono beneficiare della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.
Ai fini dell’applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che pongono in essere le nuove assunzioni nel corso dell’anno 2024 abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l’eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio.
Nel caso specifico di gruppi societari, le condizioni che di seguito verranno illustrate dovranno essere rispettate anche avendo a riferimento i valori di gruppo.
Requisiti
Il primo paletto posto dalla norma in commento è rappresentato dal c.d. “incremento occupazionale”, ovvero dall’aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione del suddetto valore, occorre tenere presente quanto segue:
- non vengono presi in considerazione i lavoratori assunti presso stabili unità situate all’estero;
- non rilevano i soggetti assunti da altre società del gruppo;
- i soci lavoratori sono computati pro-quota;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa, quindi vanno riproporzionati;
- non vengono inclusi nel conteggio i lavoratori in regime di distacco;
- i lavoratori in regime di somministrazione rilevano in ragione della durata del rapporto di lavoro;
- non rilevano i lavoratori i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, purché il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in difetto, tali lavoratori vanno a determinare una riduzione dell’incremento occupazionale;
- rilevano i lavoratori il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2023.
Misura
Il costo del personale da assumere come riferimento per la determinazione della maggiorazione è il seguente: il minore importo tra quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (riportato nella medesima sezione del C.E.).
Tale costo viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% nella generalità dei casi.
Inoltre, tale costo viene ulteriormente incrementato di un importo pari al 10% (quindi, complessivamente è possibile ottenere una maggiorazione del 30%), in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti di cui all’Allegato 1 D.Lgs. 216/2023, considerati molto svantaggiati, ovvero:
- persone con disabilità ex Legge 68/99;
- ex pazienti di ospedali psichiatrici;
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- minori in età lavorativa ma in situazioni di difficoltà familiare;
- detenuti ed internati;
- soggetti condannati;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli al di sotto dei 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in zone svantaggiate;
- donne vittime di violenza inserite negli appositi programmi di protezione;
- giovani ammessi ad incentivi in materia di assunzione quali Under 30 e Neet;
- lavoratori con sede di lavoro in zone svantaggiate;
- soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non possano accedere al Reddito di Inclusione.
Determinazione del costo del lavoro
Il costo del lavoro che potrà essere oggetto di maggiorazione (si fa specifico riferimento all’art. 2425 c.c. con elencazione tassativa dei componenti di costo che lo formano), al verificarsi dei requisiti menzionati, comprende:
- le retribuzioni;
- i contributi;
- il trattamento di fine rapporto;
- ogni altro onere relativo al rapporto di lavoro.
Non si può prescindere, nella definizione del costo del lavoro, dal criterio temporale di imputabilità dei costi del lavoro, che si basa sull’applicazione:
- del principio di competenza, qualora il contribuente sia un’impresa in contabilità ordinaria;
- del principio di cassa, qualora il contribuente sia un’impresa in contabilità semplificata;
- del principio di cassa puro, qualora il contribuente sia un professionista.
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione Territoriale.