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Patente a crediti – Le ultime novità e le istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni (cfr. notizia: Patente a punti – Imprese e lavoratori autonomi – Cantieri temporanei e mobili – 12-03-2024), si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 132/2024, pubblicato in G.U. il 20/09/2024, con cui ha delineato le regole operative e procedurali per la richiesta e la validità della patente a crediti che sarà in vigore dal prossimo 1° ottobre 2024. Successivamente è intervenuta una recentissima circolare dell’INL con cui ha delineato i principali aspetti procedurali ed operativi per il rilascio della patente a crediti.

L’obbligo di possesso della patente riguarderà, come noto, le imprese edili, anche artigiane nonché le aziende che opereranno in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.

Sono escluse le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per poter operare nei cantieri edili è necessario essere in possesso sulla patente di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Si riporta, di seguito, una sintesi operativa sulla patente a crediti e sulle istruzioni emanate dall’INL.

SINTESI OPERATIVA PATENTE A CREDITI

RILASCIO

La patente è rilasciata su istanza aziendale, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul portale dedicato.

REQUISITI

1) iscrizione alla CCIAA (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione);

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione);

3) possesso del DURC (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione);

4) possesso del DVR (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione);

5) possesso del DURF (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione);

6) avvenuta designazione del RSPP (requisito dichiarabile anche attraverso autocertificazione).

Il rilascio della patente avviene in via automatica da parte del sistema.

Tra la data della domanda e quella del rilascio l’impresa potrà in ogni caso operare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’impresa avrà l’onere di informare il RLS entro 5 (cinque) giorni dal deposito della domanda.

IMPRESE EXTRA UE

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. In assenza dovranno presentare domanda di patente a crediti secondo la procedura italiana.

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE

La patente, una volta disponibile in formato digitale, riporterà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito all’atto del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione nel rispetto delle precedenti normative vigenti e successive modificazioni;
  • eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti nel rispetto delle precedenti normative vigenti e successive modificazioni.

CHI POTRÀ CONSULTARE LA PATENTE

Al portale avranno accesso:

  • le Pubbliche Amministrazioni (P.A.)
  • i Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • gli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
  • il Responsabile Lavori
  • i Coordinatori Sicurezza nella Progettazione e l’Esecuzione dei lavori (CSP/CSE)

CREDITI

La patente verrà emessa con una dotazione iniziale di 30 crediti.

I predetti crediti potranno essere aumentati fino a un massimo di 100, in presenza di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

CALCOLO CREDITI

  1. A) fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda di iscrizione alla CCIAA)
  • Fino a 5 anni: 0 punti
  • Da 5 a 10 anni: 3 punti
  • Da 11 a 15 anni: 5 punti
  • Da 16 a 20 anni: 8 punti
  • Oltre 20 anni: 10 punti

CREDITI ULTERIORI

  1. B) fino ad un massimo di 40:

b.1) fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG norma UNI EN ISO 45001
  • investimenti in formazione dei lavoratori, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, in particolare rivolta a stranieri
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate previe intese con le Parti Sociali comparativamente più rappresentative.

b.2) fino ad un massimo di 10 crediti per attività, formazione aggiuntiva ed investimenti, tra cui:

  • certificazione SOA di I e II classifica
  • certificazione possesso standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera
  • requisiti reputazionali sulla base di indici qualitativi e quantitativi, su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
  • un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.

DECURTAZIONE CREDITI

La patente sarà soggetta a decurtazione in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, tra cui

1) Decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) decurtazione di 15 crediti per infortunio di un lavoratore dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

3) decurtazione di 10 crediti per malattia professionale di lavoratore dell’impresa derivante dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione Territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:

  • partecipazione di rappresentanti delle ASP ed RLST
  • eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza

SOSPENSIONE PATENTE E ATTIVITÀ

La sospensione della patente avrà una durata non superiore a 12 mesi secondo la gravità degli infortuni nonché delle violazioni in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

In caso di sospensione cautelare, l’INL provvederà alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione dell’INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.

La sospensione della patente è obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.

ASPETTI PROCEDURALI ED OPERATIVI – ISTRUZIONI EMANATE DALL’INL

Le recenti istruzioni dell’INL hanno delineato i principali aspetti procedurali ed operativi per il rilascio della patente a crediti.

La circolare ricalca integralmente i contenuti del Decreto istitutivo per quanto attiene requisiti di attribuzione della patente, i contenuti della stessa e le modalità di richiesta.

Si conferma che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 01/10/2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo di possesso della patente e dalla data del 23/09/2024 sarà in ogni caso possibile presentare una specifica autocertificazione/dichiarazione sostitutiva   relativamente al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, del D.Lgs. 81/2008.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva andrà trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della citata PEC avrà efficacia fino alla data del 31/10/2024 e consentirà quindi all’impresa di presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale dell’INL entro la citata data.

Dal 01/11/204 non sarà più possibile operare sulla base della trasmissione della PEC, divenendo quindi indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale dedicato.

Da sottolineare un aspetto relativamente alla sospensione della patente. La circolare chiarisce infatti che tale provvedimento (da adottarsi in ipotesi di infortuni mortale di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro) verrà normalmente applicata a meno che dalla cessazione delle attività possa derivare una situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o per la pubblica incolumità. Quindi, il provvedimento di sospensione non sarà automatico, ma soggetto ad una specifica valutazione.

La circolare si sofferma poi sui temi relativi ai presupposti ed alle attività di indagine da parte degli Enti preposti, ai ricorsi avverso i provvedimenti di revoca/sospensione della patente ed alla dettagliata definizione della griglia di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto alla dotazione minima oltre alle modalità di decurtazione dei crediti stessi in presenza delle idonee condizioni per procedere in tal senso.

La specifica autocertificazione/dichiarazione sostitutiva citata è possibile richiederla presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento che sono altresì a disposizione per ogni necessità e supporto in riferimento alla normativa sulla patente a crediti ed ai passaggi procedurali tramite il portale dedicato.

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