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Pubblicati i Decreti di rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi registrate nel 2018 e nel primo semestre 2021

di Unindustria Calabria

Sono stati pubblicati i due decreti che danno attuazione alle rettifiche delle variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché delle variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e a quelli antecedenti fino al 2003.

Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’Allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021”.

Con i due provvedimenti, il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 e nel primo semestre del 2021 dopo un complesso percorso giurisdizionale promosso da ANCE contro i decreti originali del 2018 e del primo semestre 2021.

I giudici hanno accolto le contestazioni sollevate dall’Associazione dei costruttori, riconoscendo la presenza di gravi anomalie nel metodo di rilevazione utilizzato dal MIT. Il Ministero è stato quindi chiamato ad effettuare un supplemento di istruttoria per i materiali oggetto di contestazione, al fine di rilevare correttamente le variazioni di prezzo intervenute.

Si tratta quindi di un risultato di notevole importanza per il settore, volto anche a superare il modello “compensativo” a favore di quello revisionale, come poi introdotto nel Codice 36/2023.

La rettifica prevista dai decreti ha riguardato i seguenti materiali:

– per l’anno sul 2018 sul 2017, il bitume

– per il primo semestre del 2021 rispetto agli anni precedenti, i seguenti 16 materiali:

  • Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
  • Lamiere in acciaio “Corten”
  • Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
  • Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
  • Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
  • Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
  • Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
  • Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
  • Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
  • Tubazione in PVC rigido
  • Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
  • Tubi di rame per impianti idrosanitari
  • Legname per infissi
  • Legname abete sottomisura
  • Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
  • Bitume

Il supplemento di istruttoria svolto dal Ministero ha portato, per quasi tutti i materiali, a correzioni, anche consistenti, in aumento delle variazioni di prezzo riportate in entrambi i decreti.

L’unico caso di revisione al ribasso riguarda il prezzo del Legname Abete Sottomisura, registrato nel primo semestre 2021.

A questo punto, le imprese interessate dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi – naturalmente, al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari – entro i termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento per i predetti decreti, e quindi:

  • per quanto riguarda il prezzo del bitume relativo al 2018, ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 163/2006, 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, che scadranno mercoledì 5 marzo p.v.;
  • per quanto riguarda il prezzo dei diversi materiali relativi al primo semestre del 2021, ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021, 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, che scadranno domenica 19 gennaio p.v.

Trattandosi di termini fissati a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al riguardo, adottando il comportamento più cautelativo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

Infine, si ricorda che le istanze dovranno:

  • riguardare esclusivamente i materiali indicati nelle Tabelle dei decreti e sempre che gli stessi siano stati effettivamente impiegati in lavori eseguiti e contabilizzati nei due periodi dl riferimento (rispettivamente, l’annualità del 2018, e il primo semestre 2021)
  • utilizzare, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto, al netto della relativa alea (ossia, per le variazioni relative al 2018, il 10%; per le variazioni relative al primo semestre 2021, l’8%, nel caso di offerte presentate nel 2020, e il 10% complessivo per le offerte antecedenti).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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