Con recente sentenza, relativa al caso dei fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui, il Consiglio di Stato ha stabilito che “possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, sì che il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito”.
La decisione pone fine a un contenzioso giudiziario in cui la Provincia di Frosinone sosteneva che tali fanghi dovessero essere considerati rifiuti e non potessero beneficiare della deroga legislativa prevista dall’art. 110, comma 3, lett. c). Con la sentenza citata, invece, il Consiglio di Stato stabilisce che tali fanghi non sono rifiuti e che acquisiranno tale qualifica solo al termine del processo di trattamento nell’impianto di depurazione.
Il testo della sentenza può essere richiesto presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento.