Dopo una lunghissima gestazione, la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Quadro sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivedendo nel complesso i precedenti Accordi vigenti.
L’Accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in cui saranno determinate le specifiche modalità operative relative alla introduzione dei nuovi obblighi.
Le aziende dovranno quindi progressivamente adeguare i programmi formativi alle nuove disposizioni per garantire la piena rispondenza normativa alle previsioni in materia.
Si riporta, per maggiore comodità operativa, una sintesi dei principali contenuti del nuovo Accordo.
ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI – SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione Datori di Lavoro
La formazione obbligatoria per i datori di lavoro prevede un corso base di 16 ore (moduli giuridici e organizzativi).
In base alla specificità delle imprese, si prevedono moduli aggiuntivi, in particolare per il comparto dell’edilizia e della cantieristica.
Si prevedono aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
Formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro
Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP, al corso base dovrà aggiungere un ulteriore modulo formativo con inclusa un’esercitazione per la redazione del DVR relativo al settore ATECO di riferimento e moduli tecnici differenziati in base ai settori ATECO 2007 di appartenenza.
Anche in questo caso si prevedono aggiornamento ogni 5 anni.
Formazione per RSPP e ASPP – Esterni
Il RSPP e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori oltre ad un terzo modulo (C) per il solo RSPP.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.
Formazione Preposti
Il Preposto, oltre alla formazione ordinaria prevista per tutti i lavoratori, dovrà effettuare un ulteriore modulo specifico da 12 ore, con aggiornamento biennale e ovvero ogni volta che si verifichi una evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi.
Non è previsto la formazione in e-learning.
Formazione Dirigenti
Per i Dirigenti l’Accordo prevede un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” per le imprese edili di 6 ore con un aggiornamento ogni 5 anni, anche in modalità e-learning.
Formazione Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione
Il CSP/CSE dovrà frequentare un corso altamente specialistico da 120 ore.
Anche in questo caso con aggiornamento ogni 5 anni.
La formazione a distanza in e-learning è consentita solo il corso di aggiornamento e per il modulo giuridico del corso generale.
Formazione Generale e Specifica Lavoratori
Per la formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 è confermata in due moduli:
- 4 ore di formazione generale;
- da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio (bassa, media e alta)
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni ovvero ogni volta che si verifichino modifiche significative nella valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve sempre provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori.
Ambienti confinati
Si introduce una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con un modulo pratico obbligatorio di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni.
Abilitazione Uso Macchine Operatrici
L’Accordo introduce obblighi formativi specifici non normati in precedenti Accordi per nuove macchine operatrici, quali macchina agricola raccogli frutta; caricatori per la movimentazione di materiali; carroponte.
Requisiti Formatori
Chi eroga i corsi di formazione ed aggiornamento viene suddiviso in tre macro categorie:
- Formatori istituzionali;
- Formatori accreditati;
- Altri soggetti (Associazioni di categoria, organismi paritetici e fondi interprofessionali di settore).
Vengono inoltre formalizzati requisiti e caratteristiche di ciascun soggetto Formatore anche in tema di esperienza certificata nel settore e nell’ambito di intervento.
Modalità Erogazione Formazione
L’Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione in base alle tipologie di attività, rischio e moduli:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning;
- in modalità mista.
Caratteristiche dei corsi
I partecipanti possono essere massimo 30 per corso (eccezion fatta per le attività in e-learning);
Il rapporto tra docente/discente non può essere superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
Vi è l’obbligo di registro presenza in formato cartaceo o elettronico;
Vi è l’obbligo di frequenza minima di almeno il 90% delle ore formative;
Vi è l’obbligo di effettuare una verifica finale, con verbale delle verifiche da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
Vi è l’obbligo di predisporre un progetto formativo secondo le indicazioni vigenti.
Attestazione della formazione
Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi con la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia di corso con riferimenti normativi e durata, la modalità di erogazione del corso.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni chiarimento e supporto in merito al tema della formazione, sia generale che in materia di salute e sicurezza, direttamente interdipendente e connesso con l’organizzazione del lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane.