Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 24/05/2025, entra in vigore l’Accordo Stato Regioni e si completa l’iter di riordino della materia della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Nelle precedenti informative (cfr. notizia del 5 maggio 2025 dal titolo “Nuovo Accordo Conferenza Stato-Regioni – Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”) si erano già illustrati i principali contenuti dell’Accordo. Si provvede, oltre a riportare la sintesi dell’Accordo, di dettagliare al meglio le novità più rilevanti.
Cessano di avere efficacia tutti i precedenti accordi in materia di sicurezza.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi (in alcuni casi 24 mesi), decorrenti appunto dal 24/05/2025, per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni e l’effettuazione delle relative attività.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione sia per una verifica ed un monitoraggio dell’attuale situazione aziendale in tema di sicurezza che di valutazioni e supporto per eventuali necessità di adeguamento alle nuove previsioni normative.
ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI del 17/04/2025 (GU 24/05/2025) – SICUREZZA SUL LAVORO
LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO (NOVITÀ)
L’Accordo prevede un nuovo corso di formazione per tutti i datori di lavoro della durata di 16 ore (con una parte di carattere normativo ed un’altra gestionale) a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.
La periodicità dell’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il percorso formativo può essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).
I Datori di Lavoro devono concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO RSPP (NOVITÀ)
Il datore di lavoro che intenda anche svolgere il ruolo di RSPP, oltre al corso generale, dovrà frequentare un corso specifico con:
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
- ulteriori moduli specifici per alcuni settori
- 12 ore (settore pesca),
- 16 ore altri settori.
Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.
L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI (NOVITÀ)
Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (in precedenza erano 8 ore) e non prevede la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona.
La periodicità dell’aggiornamento sarà di 2 anni (in precedenza era 5 anni) con durata minima di 6 ore.
Il corso per preposti potrà essere frequentato previa effettuazione della formazione generale e specifica dei lavoratori.
L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI (NOVITÀ)
La formazione dei dirigenti sarà di 12 ore (in precedenza era 16 ore), con la previsione di un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Resta invariata la periodicità di 5 anni per l’aggiornamento con durata minima di 6 ore.
Formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro
Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP, al corso base dovrà aggiungere un ulteriore modulo formativo con inclusa un’esercitazione per la redazione del DVR relativo al settore ATECO di riferimento e moduli tecnici differenziati in base ai settori ATECO 2007 di appartenenza.
Anche in questo caso si prevedono aggiornamento ogni 5 anni.
Formazione per RSPP e ASPP – Esterni
Il RSPP e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori oltre ad un terzo modulo (C) per il solo RSPP.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.
Formazione Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione
Il CSP/CSE dovrà frequentare un corso altamente specialistico da 120 ore.
Anche in questo caso con aggiornamento ogni 5 anni.
La formazione a distanza in e-learning è consentita solo il corso di aggiornamento e per il modulo giuridico del corso generale.
Formazione Generale e Specifica Lavoratori
Per la formazione dei lavoratori di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 è confermata in due moduli:
- 4 ore di formazione generale;
- da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio (bassa, media e alta).
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni ovvero ogni volta che si verifichino modifiche significative nella valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve sempre provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori.
FORMAZIONE AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (NOVITÀ)
L’Accordo interviene sulla durata e sui contenuti del corso chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC).
Il corso deve avere durata minima di 12 ore ed i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica.
La modalità di erogazione è solo in presenza.
I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere sempre in presenza.
ABILITAZIONE USO MACCHINE OPERATRICI (NOVITA’)
L’Accordo introduce obblighi formativi specifici non normati in precedenti Accordi per nuove macchine operatrici, quali macchina agricola raccogli frutta; caricatori per la movimentazione di materiali; carroponte.
Vengono stabiliti corsi di formazione teorico-pratici per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
La modalità di erogazione è in presenza.
Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
L’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Requisiti Formatori
Chi eroga i corsi di formazione ed aggiornamento viene suddiviso in tre macro categorie:
- Formatori istituzionali;
- Formatori accreditati;
- Altri soggetti (Associazioni di categoria, organismi paritetici e fondi interprofessionali di settore).
Vengono inoltre formalizzati requisiti e caratteristiche di ciascun soggetto Formatore anche in tema di esperienza certificata nel settore e nell’ambito di intervento.
Modalità Erogazione Formazione
L’Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione in base alle tipologie di attività, rischio e moduli:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning (FAD);
- in modalità mista.
Caratteristiche dei corsi
I partecipanti possono essere massimo 30 per corso (eccezion fatta per le attività in e-learning);
Il rapporto tra docente/discente non può essere superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
Vi è l’obbligo di registro presenza in formato cartaceo o elettronico;
Vi è l’obbligo di frequenza minima di almeno il 90% delle ore formative;
Vi è l’obbligo di effettuare una verifica finale, con verbale delle verifiche da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
Vi è l’obbligo di predisporre un progetto formativo secondo le indicazioni vigenti.
Attestazione della formazione
Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi con la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia di corso con riferimenti normativi e durata, la modalità di erogazione del corso.
Oltre alla attestazione e verifica degli apprendimenti, l’Accordo promuove la valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, a posteriori, per constatare l’applicazione di conoscenze, abilità, competenze e comportamenti.