Le stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 100 del Codice dei contratti pubblici. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso di attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
L’introduzione di requisiti economico-finanziari aggiuntivi – come la richiesta di un determinato fatturato – costituisce una violazione grave, in quanto limita ingiustificatamente la concorrenza, restringendo la platea dei potenziali partecipanti. Tale principio trova applicazione anche quando il valore dell’appalto si avvicina alle soglie che consentirebbero eccezioni normative.
E’ quanto affermato nella Delibera n. 430 del 5 novembre 2025 con cui l’ANAC ha ordinato a una stazione appaltante l’annullamento in autotutela di tutti gli atti di una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria.
La procedura riguardava un accordo quadro quadriennale per lavori di manutenzione straordinaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La criticità principale, che ha determinato l’ordine di annullamento, riguarda la parte del disciplinare di gara, che richiedeva, oltre alla certificazione SOA: “Fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) IVA esclusa”.
L’ANAC ha ribadito il granitico orientamento secondo cui tale previsione deve essere considerata illegittima per le seguenti ragioni:
– Il quadro normativo di riferimento
L’art. 100, comma 4, del Codice stabilisce che: “Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.
– La ratio del sistema SOA
Il sistema di qualificazione SOA è vincolato, vincolante e unico: per regola generale, le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l’attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali.
Tale sistema è volto ad evitare che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria “debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare”. L’attestazione SOA presuppone infatti già una qualificazione idonea dell’operatore economico che da sola comprova alla stazione appaltante che il concorrente ex art. 100, comma 6, è “in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale”.
– Il carattere restrittivo della clausola
La richiesta di un fatturato in un orizzonte temporale inferiore (5 anni anziché 15) e con diversa decorrenza (dalla pubblicazione del bando anziché dalla sottoscrizione del contratto SOA) si pone in chiaro contrasto con la normativa, ulteriormente restringendo il novero dei potenziali concorrenti.
Oltre alla violazione principale, l’ANAC ha evidenziato ulteriori irregolarità da correggere in sede di riedizione della gara:
– Assenza di progettazione a base di gara
Non risulta presente alcun livello di progettazione a base della procedura per l’affidamento dell’accordo quadro, essendo stata rinviata la redazione del progetto esecutivo alla fase successiva alla selezione dei cinque operatori.
L’art. 41, commi 5 e 5-bis, del Codice richiede che a base dell’affidamento di lavori sia presente almeno un progetto esecutivo (che contenga anche gli elementi del livello omesso); oppure, un progetto di fattibilità tecnico-economica semplificato (solo per manutenzioni straordinarie non strutturali).
Nessuna deroga è contemplata per gli accordi quadro di lavori. La fase di progettazione ha la funzione di definire esattamente l’oggetto delle prestazioni, determinare i requisiti SOA congruenti, consentire agli operatori di comprendere le prestazioni richieste e permettere la corretta formulazione dell’offerta.
– Criteri premiali per prestazioni aggiuntive
Il disciplinare attribuiva un punteggio premiale incrementale (fino a 5 punti) per l’offerta di un periodo di manutenzione ordinaria delle opere realizzate.
L’art. 108, comma 11, del Codice (modificato dal correttivo) stabilisce espressamente: “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.
La previsione del bando è quindi illegittima perché premia prestazioni ultronee rispetto a quelle richieste (e sotto tale profilo, l’ANAC evidenzia che la mancanza di progettazione rende ancora più grave la violazione).
Inoltre, se le attività fossero essenziali, andrebbero previste come requisiti minimi, non come criteri premiali. Per di più, sono contrari delle disposizioni di legge i criteri che richiedono l’offerta una manutenzione fino a 30 mesi aggiuntivi (che potrebbe eludere il limite massimo di durata dell’accordo quadro pari a 4 anni) e una polizza fideiussoria aggiuntiva (20% del contratto) non prevista per legge.
L’ANAC ha qualificato la violazione principale (requisito di fatturato aggiuntivo) come grave violazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. i) del Regolamento ANAC 268/2023 e la Stazione Appaltante è stata invitata ad annullare in autotutela il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati.
Ai sensi dell’art. 220, comma 3, del Codice, è stato assegnato un termine di 30 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
