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Decreto Salute e Sicurezza – Badge di cantiere – Patente a Crediti

di Unindustria Calabria
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A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Salute e Sicurezza” (D.Lgs.159/2025) e delle precedenti informative già fornite, alla luce delle innumerevoli richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene utile riepilogare alcune delle principali innovazioni in tema di “badge di cantiere” e patente a crediti contenute nel medesimo Decreto e relative alle imprese del settore edile e della cantieristica pubblica e privata.

Il provvedimento, che ha la finalità di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la riduzione degli infortuni, l’introduzione di incentivi economici, controlli e processi formativi mirati, prevede una serie di novità, tra cui appunto quella del badge di cantiere previa entrata in vigore di successivi decreti attuativi ad oggi ancora non disponibili e salvo diverse decorrenze dagli stessi disposte.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni supporto, chiarimento e necessità.

SINTESI DECRETO SICUREZZA

1) BADGE DI CANTIERE

Per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, è previsto l’obbligo di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista in differente formato dal D.Lgs 81/2008 e dalla legge 136/2020), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera (badge) con elementi identificativi del dipendente, dovrà essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti tecnologici connessi con la piattaforma del Ministero del Lavoro denominata SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

I lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante SIISL riceveranno la tessera digitale in automatico dal sistema già precompilata.

Decreti Attuativi

I decreti attuativi, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (31/10/2025) del Decreto Salute e Sicurezza, definiranno:

  • Modalità operative di emissione e utilizzo del badge
  • Standard tecnici per i codici anticontraffazione
  • Procedure di verifica e controllo in cantiere
  • Sanzioni specifiche per eventuali inadempienze

A chi si applica il Badge di Cantiere

L’obbligo riguarda:

  • Lavoratori subordinati impiegati dalle imprese edili
  • Lavoratori autonomi operanti nei cantieri
  • Tecnici presenti nei cantieri temporanei o mobili
  • Personale impiegato in regime di appalto o subappalto, sia in cantieri pubblici che privati

Contenuto del Badge di Cantiere

  • Dati anagrafici completi del lavoratore
  • Fotografia identificazione visiva del lavoratore
  • Dati impresa di appartenenza e data di assunzione
  • Certificato di idoneità sanitaria aggiornato
  • Attestazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Entrata in vigore del Badge di Cantiere

Cantieri Pubblici

Scadenza: dal 31 dicembre 2025

Le imprese che operano in cantieri pubblici devono adeguarsi entro la fine del 2025, implementando il sistema di badge digitale per tutti i lavoratori presenti sulla base delle indicazioni dei Decreti attuativi in corso di emanazione.

Cantieri Privati

Scadenza: 1° marzo 2026

Per i cantieri privati l’obbligo generale entrerà in vigore dal 01/03/2026.

Operatività del Badge di Cantiere

Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell’emissione e fornitura del badge digitale ai propri dipendenti.

Per una piena operatività occorrerà attendere le istruzioni di cui ai Decreti attuativi in corso di emanazione.

In linea generale, si prevede:

  • Registrazione dei dati del lavoratore nella Banca Dati Nazionale gestita dall’INL
  • Generazione automatica del badge precompilato con i dati identificativi
  • Assegnazione del codice univoco anticontraffazione
  • Consegna fisica o digitale del badge al lavoratore

Collegamento con Patente a Crediti

Il badge si inserisce nel quadro normativo che include anche il potenziamento della Patente a Crediti per imprese e lavoratori autonomi per come si dirà meglio di seguito.

Si ricorda che la Patente a crediti prevede:

  • Punteggio iniziale: minimo 30 crediti assegnati all’impresa
  • Decurtazioni: per violazioni gravi in materia di sicurezza o infortuni sul lavoro
  • Sanzioni raddoppiate: per chi opera in assenza di Patente a Crediti
  • Sospensione temporanea: in caso di perdita totale dei crediti

Digitalizzazione e vantaggi del Badge di Cantiere

Nell’ambito di un più ampio processo di digitalizzazione, il badge consentirà alle imprese:

  • Tracciabilità automatica delle attività (anche attraverso integrazione con i sistemi di rilevazione presenze)
  • Eliminazione/riduzione documentazione cartacea e controlli manuali
  • Dematerializzazione documentazione di materia di sicurezza sul lavoro

2) PATENTE A CREDITI

Il Decreto Salute e Sicurezza apporta modifiche in merito alla Patente a Crediti nei cantieri. Nello specifico:

Sanzione: importo da euro 6.000 ad euro 12.000 a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere senza la patente a crediti o senza il documento equivalente. L’importo diviene quindi pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 12.000;

Sospensione: in presenza di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

Le Procure competenti, novità del Decreto, dovranno trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie all’adozione di tali provvedimenti tenendo conto di elementi oggettivi e soggettivi di cui ai verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.

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