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Albo Nazionale Gestori Ambientali – Segnalazione Sentenza Cassazione

di Unindustria Calabria
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali segnala che con la Sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che, in materia di gestione dei rifiuti, la responsabilità per eventuali condotte illecite non ricade soltanto su chi le realizza concretamente, ma anche sui titolari dell’impresa, che rispondono, in tal caso, di omessa vigilanza sull’operato di dipendenti o collaboratori.

Tale responsabilità si fonda sui doveri di diligenza nonché sul principio di cooperazione ex art. 178 del d.lgs. 152/2006, secondo cui la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in conformità a taluni principi generali quali quelli di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi di concorrenza e del “chi inquina paga”.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che la responsabilità del titolare dell’impresa può ritenersi esclusa solo laddove sia dimostrata l’esistenza di una valida delega di funzioni allo svolgimento di quell’attività.

Per le deleghe di funzioni nei casi specifici è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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