L’ANAC ha esaminato una controversia relativa alla partecipazione a una procedura di affidamento di lavori da parte di un consorzio tra imprese artigiane che aveva indicato come esecutrice una consorziata priva di attestazione SOA.
Nel merito, l’ANAC ha evidenziato il diverso regime applicabile ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili.
Per gli appalti di lavori eseguiti tramite consorziate designate, la norma richiede che la consorziata esecutrice sia in possesso della qualificazione necessaria oppure la acquisisca mediante avvalimento.
L’Autorità ha tuttavia precisato che un consorzio tra imprese artigiane può, in concreto, presentare anche le caratteristiche proprie di un consorzio stabile, qualora sia dotato dei requisiti strutturali e funzionali tipici di tale figura, tra cui una comune struttura d’impresa e una stabile organizzazione finalizzata all’esecuzione degli appalti. In tali casi, trova applicazione il regime previsto per i consorzi stabili, compresa la disciplina in materia di qualificazione delle consorziate esecutrici.
Muovendo da tali premesse, l’ANAC ha ritenuto necessario accertare preliminarmente la natura giuridica del consorzio partecipante. Se il consorzio dovesse risultare qualificabile come consorzio stabile, occorrerà verificare il possesso dell’attestazione SOA in capo alla consorziata designata per l’esecuzione dei lavori. Diversamente, qualora si tratti di un consorzio tra imprese artigiane privo delle caratteristiche del consorzio stabile, sarà sufficiente la qualificazione posseduta dal consorzio stesso, che potrà affidare l’esecuzione alle proprie consorziate anche in assenza di una loro autonoma qualificazione.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
