Nel calcolo dell’anomalia, il cosiddetto taglio delle ali va operato applicando il criterio del blocco unitario o “criterio relativo” (che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse), preferibile rispetto al cosiddetto “criterio assoluto” (che impone, invece, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso).
Lo afferma il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, ribadendo in tal modo l’orientamento “definitivo” contenuto in una precedente pronuncia, in adunanza plenaria, che tuttavia si riferiva a una controversia sorta in vigenza del vecchio codice appalti.
Ciononostante, dice in sostanza la sentenza in oggetto, tale orientamento resta pienamente valido.