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Bonus pubblicità: al via le domande a partire dal 23 settembre e fino al 22 ottobre

di Unindustria Calabria

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari (c.d. Bonus pubblicità),esteso anche agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.

Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.

La nuova agevolazione fiscale riguarda gli investimenti pubblicitari su tv, radio e giornali.

Le domande potranno essere presentate dal prossimo 23 settembre ed entro il 22 ottobre 2018. È attuativo il decreto relativo al cosiddetto “Bonus pubblicità”, la nuova agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari programmati ed effettuati su tv e radio analogiche e online, giornali quotidiani e periodici.

Lo stanziamento per questa misura, sotto forma di credito d’imposta, è di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018), e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Possono usufruire del bonus coloro che hanno effettuato investimenti pubblicitari dal 1° gennaio 2018 e coloro che hanno effettuato investimenti a partire dal 24 maggio e fino alla fine del 2017.

I soggetti che possono fare richiesta sono imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali.

L’agevolazione spetta esclusivamente per la pubblicità incrementale: per beneficiare del credito d’imposta è necessario che l’investimento superi almeno dell’1% l’importo di quello effettuato nell’anno precedente relativamente agli stessi mezzi di informazione.

Il valore del credito d’imposta sarà pari al 75% del valore dell’investimento effettuato. Nel caso in cui si tratta di una micro-impresa o PMI oppure di una start-up innovativa la percentuale di rimborso sale al 90%.

Per richiedere il credito d’imposta occorre presentare la domanda in via telematica con una comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, indicando tra l’altro i dati identificativi dell’azienda, il costo complessivo degli investimenti effettuati o da effettuare, l’ammontare del credito d’imposta richiesto.

La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo deve contiene:

  1. gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
  2. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1 (stampa quotidiana e periodica anche online e radio e TV locali);
  3. la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi (stampa e radioTV);
  4. l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due fondi.

Entro trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria definirà l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto richiedente.

DUE PRINCIPALI CHIARIMENTI

1) E’ discriminante l’aver fatto pubblicità nell’anno precedente

Le imprese, i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali purché il loro valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.

2) Alle microimprese, piccole e medie imprese si applica la misura ordinaria del 75% del credito d’imposta, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative.

IL BONUS IN SINTESI

I punti principali della disciplina:

  • i beneficiari: sono le imprese ed i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali;
  • gli investimenti agevolabili: sono gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
  • la misura dell’agevolazione: credito d’imposta pari al  75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (ora ancora al 75%) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative;
  • utilizzo del bonus: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Gli investimenti esclusi: sono gli acquisti di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

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