Home News tematicheEdilizia e territorio Gare, cade il «mito» della separazione in fasi: si può sanare un’offerta anche a buste economiche già aperte

Gare, cade il «mito» della separazione in fasi: si può sanare un’offerta anche a buste economiche già aperte

di Unindustria Calabria

Nello svolgimento della procedura di gara non vi è una netta cesura tra la fase di ammissione/esclusione dei concorrenti e quella di apertura delle offerte economiche. Di conseguenza tale apertura può legittimamente intervenire anche prima che si sia completato il procedimento del soccorso istruttorio attivato ai fini della regolarizzazione dell’offerta di un concorrente, ammesso con riserva, che fa parte a pieno titolo della fase di ammissione/esclusione.

Questo è il principio affermato in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che evidenzia come la norma parli esplicitamente di eventi successivi alla fase di ammissione, comprensiva anche della regolarizzazione. Ciò significa che solo gli accadimenti successivi anche alla fase di regolarizzazione non producono alcun effetto sulla soglia di anomalia, che resta indifferente agli stessi. Ne consegue che gli esiti del soccorso istruttorio – con la conseguente decisione di ammissione/esclusione del concorrente dalla gara – sono invece idonei a influire sulla determinazione della soglia di anomalia. Già in passato la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che la fase di ammissione/esclusione debba considerarsi estesa fino all’intervenuta aggiudicazione, considerato che fino a quel momento i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione/esclusione e la stessa stazione appaltante può procedere in autotutela a escludere qualunque concorrente dalla procedura.

Interessanti sono anche le affermazioni contenute nella pronuncia in merito alla validità della polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria e alla possibilità di sanarne l’irregolarità in sede di soccorso istruttorio. Evidenzia il giudice amministrativo che il soccorso istruttorio è ammesso per sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esplicita esclusione degli elementi afferenti all’offerta. Secondo il Consiglio di Stato la garanzia provvisoria non è riconducibile ad un elemento formale della domanda di partecipazione alla gara in quanto, essendo posta a corredo dell’offerta, va considerata come afferente alla stessa. In sostanza la garanzia provvisoria non è riconducibile a un elemento della documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione ma costituisce un elemento che inerisce all’offerta, come tale sottratta alla possibilità di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio.

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