Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 19/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel contesto dei numerosi provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza, il DL si propone di razionalizzare la tipologia e il procedimento di adozione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, coordinare gli atti adottati dai vari centri istituzionali e amministrativi, nonché rafforzare le sanzioni in caso di violazione delle misure.
In particolare, per quanto riguarda la tipizzazione delle misure, il DL prevede che possano essere adottate, per l’intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non superiore a 30 giorni (ma reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza), secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio.
L’elenco delle misure adottabili, che riprende in sostanza quelle previste dai diversi provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, contiene una serie di limitazioni a libertà e diritti costituzionalmente garantiti (es. libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, libertà di riunione, di culto e di insegnamento, libertà di iniziativa economica, diritto all’istruzione).
Il DL disciplina poi il procedimento di adozione delle misure restrittive, che individua nel DPCM lo strumento cardine, accompagnato da una serie di interlocuzioni preventive necessarie, a livello ministeriale e regionale, nonché dalla consultazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione Civile.
Inoltre, al fine di coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi (Stato, Regioni e Comuni), consente alle Regioni di adottare, nell’ambito delle loro competenze, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, misure ulteriormente restrittive, tra quelle tipizzate dal DL, ma solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
In ogni caso, i provvedimenti regionali non possono incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, salvaguardando così l’uniformità delle misure di contenimento che limitano o addirittura precludono tali attività. Ai Sindaci viene preclusa la possibilità di adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.
Con riferimento alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, che prevale su altre sanzioni economiche eventualmente previste. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In alcuni casi – tra cui anche la violazione delle misure relative all’esercizio dell’attività di impresa – si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.