Sottoscritta questa notte, alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”.
L’intesa definisce le procedure da seguire per consentire alle banche che aderiranno alla Convenzione di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (specificamente previsti dal legislatore per l’emergenza covid19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che abbiano chiesto il pagamento diretto delle prestazioni all’INPS.
L’anticipazione che le banche potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – ammonta a un importo massimo di 1400 €, parametrato su 9 settimane di sospensione dal lavoro. In tal modo si consente la corresponsione al lavoratore di un’acconto delle indennità economiche che, normalmente, l’INPS è in grado di liquidare solo dopo diversi mesi.
L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, quindi, dipendenti di imprese che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o della Cassa Integrazione in Deroga.
Le parti firmatarie si sono, però, impegnate a individuare le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione bancaria, anche ai lavoratori dipendenti di imprese aventi diritto all’assegno ordinario per COVID19 erogato dal FIS ovvero, dagli altri fondi di solidarietà, sempre che ne sia richiesto il pagamento diretto.
La Convenzione prevede, infine, che si individui con il Governo una possibile soluzione sempre attraverso le anticipazioni delle banche, per alleggerire l’onere finanziario della anticipazione dei trattamenti di Cassa Integrazione da parte di quelle imprese che, pur non chiedendo all’INPS il pagamento diretto delle indennità, risultino in difficoltà ad anticipare ai propri dipendenti i trattamenti di sostegno al reddito prima delle necessarie autorizzazioni dell’INPS.
Da ultimo, in occasione della sottoscrizione della Convenzione si è convenuto, altresì, di prorogare anche per tutto il 2020 una precedente convenzione, sottoscritta nel 2009 e più volte rinnovata, che consente l’anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
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