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La rotazione costituisce un limite istruttorio non derogabile dal Rup nel caso di affidamenti, susseguenti, oggettivamente simili, (anche se il primo effettuato con evidenza pubblica classica), salvo il caso in cui il secondo affidamento rispetti la dinamica classica della procedura aperta o sia stata chiarita adeguatamente che la ristrettezza del mercato non la permette.
Né può essere addotta la circostanza che l’affidamento (precedente) sia stato solo temporaneo in attesa della predisposizione della nuova gara.
Lo ha stabilito, il Consiglio di Stato con recente sentenza.