Sì alla detrazione IRPEF/IRES combinata EcoSismabonus nell’ipotesi di interventi energetici ed antisismici eseguiti da un’impresa su un edificio di sua proprietà, le cui unità immobiliari, al termine dei lavori, verranno destinate alla locazione o cedute a terzi.
Per l’applicabilità del beneficio, le “parti comuni” sono quelle riferite alla presenza, nel fabbricato, di più unità immobiliari in senso oggettivo, a prescindere dall’esistenza, o meno, di una pluralità di proprietari delle stesse, con la conseguenza che «l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni».
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un’impresa che intende realizzare, su un immobile residenziale di sua proprietà, interventi edilizi agevolabili con la detrazione combinata EcoSismabonus, nella misura dell’80% o all’85% delle spese sostenute per interventi condominiali, nel limite massimo di 136.000 euro.
Al termine dei lavori, le unità oggetto degli interventi verranno cedute (come “beni merce”), ovvero locate a terzi (come “immobili patrimonio”).
Nella medesima pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ammette fra le spese agevolabili ai fini dell’EcoSismabonus anche quelle riferite ai lavori di risparmio energetico consistenti nella sostituzione della centrale termica e nell’installazione di collettori solari, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla medesima disposizione agevolativa.