L’Agenzia delle Entrate, con recente circolare, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di superbonus.
Tale circolare sancisce che, se un proprietario manifesta l’intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato. Qualora l’amministratore ravvisi morosità da parte del condòmino, non dovrà comunicare nessun dato, in quanto non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
Inoltre l’Agenzia ha specificato che, in ambito condominiale, per interventi eseguiti su parti comuni di edificio il fornitore dovrà emettere un unico documento contabile (fattura) al condominio e non ai singoli condòmini. Ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.
Infine le Entrate hanno affermato che il Caf o professionista abilitato che debba apporre il proprio visto di conformità sulla pratica di lavori trainati dovrà, necessariamente, acquisire tutta la documentazione relativa agli interventi trainanti, i quali costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore agevolazione.