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Nella risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per compensare nel modello F24 il Credito di imposta beni strumentali sia per il 2020 che per il 2021, approvate con le ultime due leggi di Bilancio.
Infatti, c’è un codice tributo per ogni versione dell’agevolazione.
Tra le due versioni ci sono piccole differenze.
Agevolazione | Destinatari | Periodo di riferimento per gli investimenti | Percentuale del credito di imposta |
Credito di imposta beni strumentali 2020 | Imprese che effettuano effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato | Dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero se effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto) |
Si distinguono diverse percentuali:
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Credito di imposta beni strumentali 2021 | Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato | Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e risulti un pagamento in acconto per almeno il 20% del costo di acquisto) |
Diverse sono le percentuali:
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Diverse sono anche le modalità di utilizzo dei due crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:
- secondo le regole della Legge di Bilancio 2020 è utilizzabile solo in compensazione, in 5 quote annuali dello stesso importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni;
- secondo quanto stabilito per il 2021, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, ma per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021; ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Credito di imposta beni strumentali 2020 (Legge di Bilancio 2020) codici tributo da utilizzare
Codice tributo | Denominazione |
6932 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n.160/2019 |
6933 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 |
6934 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 |
Credito di imposta beni strumentali 2021 (Legge di Bilancio 2021) codici tributo da utilizzare
Codice tributo | Denominazione |
6935 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 78/2020 |
6936 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 |
6937 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 |