L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida per illustrare il funzionamento della “Piattaforma cessione crediti”, nella quale far confluire tutti i passaggi dei crediti d’imposta cedibili a terzi.
Ricordiamo che recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.
In particolare, per determinate tipologie di spese per interventi edilizi, per esempio, è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 (spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro), è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioni connesse all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
La Guida illustra le modalità di accesso alla piattaforma e precisa che possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
- monitorare i crediti
- cedere crediti
- confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
- consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.
Le cessioni
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.
Di seguito il link per scaricare la Guida:
L’Agenzia – Agenzia informa – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra territoriale di riferimento.