E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Sostegni Bis recante “Misure connesse all’emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali”, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 26 maggio 2021.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali provvedimenti in materia di lavoro.
NOVITA’ SU BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ED AMMORTIZZATORI SOCIALI
Dal 1° luglio 2021 le aziende manifatturiere e delle costruzioni usciranno dalla cig COVID 19 e non avranno più divieti automatici di licenziare. Le stesse imprese, tuttavia, potranno tornare ad accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre 2021 e per queste imprese si protrarrà il divieto di licenziamento per tutta la durata in cui fruiranno della cassa integrazione. Rimane il blocco dei licenziamenti per le imprese dei servizi e del commercio che non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021 e possono continuare ad utilizzare la Cig COViD 19 fino a fine anno.
Restano in ogni caso confermate le causali che consentono la risoluzione dei rapporti di lavoro, per come a stabilite dal Decreto Agosto.
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 viene istituto il Contratto di Rioccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione e che potranno essere impiegati nella fase di ripresa delle attività successiva all’emergenza COVID-19.
Il contratto si basa sulla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.
Ai datori di lavoro privati (esclusi il settore agricolo ed il lavoro domestico) che utilizzeranno lo strumento, verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), fino ad un massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Qualora, al termine del periodo di inserimento, le parti non recedano dal contratto, questo prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CIG STRAORDINARIA IN DEROGA
I datori di lavoro che, nel primo semestre dell’anno 2021, abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, potranno inoltrare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, istanza di CIG straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis ed il 31 dicembre 2021, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiiologica.
CIG STRAORDINARIA PER CESSAZIONE
Fino al 31 dicembre 2021 può essere richiesta ed autorizzata una proroga di 6 mesi per le aziende di rilevanza strategica sul territorio che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale.
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Il Decreto prevede una estensione dello strumento alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti.
Il contratto di espansione è uno strumento di supporto dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, attraverso il prepensionamento dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione. Si prevede la possibilità di ricorrere alla CIG Straordinaria per quei lavoratori che non possano beneficiare dello “scivolo” di 5 anni e la formazione per i dipendenti le cui competenze devono essere aggiornate, anche in funzione di nuove assunzioni qualificate e specializzate in linea con le nuove esigenze dell’azienda.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER COMMERCIO E TURISMO
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI
Per le prestazioni di NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione del “Decalage” (ossia la riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione). Anche per le nuove prestazioni di NASPI decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, l’applicazione della suddetta disposizione è sospesa fino al 31 dicembre 2021.
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano interrotto involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del Decreto) verrà erogata un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro.
Analoga indennità sarà riconosciuta ai lavoratori in somministrazione.
Inoltre per:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 2019, 2020 o 2021;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ai sensi dell’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
A tali categorie che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sarà riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA
Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.
L’istanza per beneficiare dell’indennità dovrà essere inoltrata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda che sarà predisposto dall’INPS stesso.
REDDITO DI EMERGENZA
Il Decreto prevede, per l’anno 2021, ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
L’istanza andrà inoltrata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto.
PREVISIONI PER IL SETTORE CULTURA
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA PER IL SETTORE SPETTACOLO
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità (ALAS) per la disoccupazione involontaria ai lavoratori autonomi dello spettacolo che:
- non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non siano titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
- abbiano maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- abbiano un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
Gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni supporto e necessità.