In vigore il nuovo Decreto Semplificazioni varato dal Governo per accelerare gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Di seguito una prima guida alle novità di maggiore impatto per le imprese.
Ufficio Anticorruzione alla Ragioneria
Non ci sarà solo l’Anac a vigilare sugli appalti del Pnrr. Il governo ha deciso di creare un ufficio dirigenziale all’interno della Ragioneria dello Stato «con funzioni di audit del Pnrr e di monitoraggio anticorruzione». Inoltre, il decreto prevede anche che per combattere corruzione e conflitti di interesse «le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza ».
Formazione (senza riduzione) delle stazioni appaltanti
Previsto un programma di formazione gestito da Consip per le PA, da attuare attraverso un disciplinare da stipulare con Il Mef e un budget di 40 milioni. Il Governo specifica che che le stazioni appaltanti incaricate di indire le gare per le opere del Pnrr dovranno «avere esperienza pregressa qualificata e documentata e di essere dotate di personale qualificato e di strumentazione tecnica adeguata».
Supercommissione e semplificazioni per la Via
Passi avanti per la Valutazione di impatto Ambientale (Viia): per i progetti Pnrr drastica limatura dei tempi e una commissione speciale di 40 componenti al lavoro a tempo pieno, da insediare entro due mesi. Le opere sono individuate ope legis (non serve un Dpcm). L’attività istruttoria della Commissione si svolgerà in parallelo con quella consultiva, gestita dalla competente direzione generale del ministero per la Transizione ecologica. Ma soprattutto subentrano i poteri sostitutivi affidati sulla base della legge sulla trasparenza amministrativa in caso di inerzia della commissione o del direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica. Con l’aggiunta del riconoscimento automatico del rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente (in caso di mancato rispetto del termine procedimentale).
Sovrintendenza speciale per le autorizzazioni del Recovery
La struttura sarà incardinata presso il ministero della Cultura e resterà in vita fino al 31 dicembre del 2026. La Soprintendenza Speciale viene coinvolta nei progetti sottoposti a Via statale oppure nei progetti che sono «nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero». L’attività istruttoria sarà a carico delle attuali Soprintendenze ai beni archeologici alle belle arti e al paesaggio, ma «in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione» dei progetti può intervenire esercitando, nei confronti delle Soprintendenze, «poteri di avocazione e sostituzione». Il direttore della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura sarà a capo della nuova struttura. C’è poi una segreteria tecnica composta da personale del ministero cui si aggiunge un «contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale».
Superbonus 110% semplificato
I lavori di ristrutturazione agevolati al 110% – a meno che non comportino demolizione e ricostruzione – potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (la Cila). Non dovrà più essere presentato «lo stato legittimo», ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Questo solo però ai fini del Superbonus. Il decreto precisa infatti che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento». In pratica, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente. Tra le novità introdotte nel decreto c’è anche la possibilità di usufruire del maxi bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche non solo a favore dei disabili, ma anche degli ultra sessantacinquenni. La condizione per ottenere l’agevolazione è però che i lavori di rimozione degli ostacoli, tra cui rientra anche l’installazione di ascensori, siano realizzati insieme ad altri interventi incentivati con il Superbonus. Un’altra misura del tutto nuova riguarda case di cura, ospedali, collegi e convitti, ospizi, conventi e seminari, oltre che le caserme. I lavori realizzati su questi immobili potranno sfruttare il 110%, a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
PA, sanzione per chi frena il digitale (ma serve un regolamento)
Una sanzione compresa tra diecimila e centomila euro potrà essere comminata dall’Agid in caso di «mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti e informazioni, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri». E’ necessaria, però, l’adozione di un regolamento da parte dell’Agid.
Salgono a dieci le opere complesse messe sulla corsia veloce
Dieci le opere complesse che potranno usufruire della corsia veloce disegnata ad hoc dal DL Semplificazioni. Per le ferrovie sono in ballo l’alta velocità della linea Palermo-Catania-Messina e quella della Salerno Reggio Calabria, con l’aggiunta del collegamento con la linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Battipaglia-Potenza- Taranto . Al potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero (opere di adduzione) sono state affiancate da ultimo la linea Roma-Pescara e il potenziamento della linea Orte-Falconara. Le opere idriche ammesse al nuovo regime sono le opere di derivazione della Diga di Campolattaro e la messa in sicurezza del sistema idrico del Peschiera nel Lazio. Quanto ai porti la novità riguarderà gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway) e la realizzazione della Diga foranea di Genova. La procedura prevede la costituzione di un comitato speciale presso il consiglio superiore di lavori pubblici e iter in parallelo per Conferenza di servizi (con risoluzione dei dissensi in Consiglio dei ministri), archeologia preventiva e valutazione di impatto ambientale.
Un nuovo decreto (entro 60 giorni) per il dibattito pubblico
Si torna ancora sul dibattito pubblico con la previsione di un nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’idea è quella di abbassare i tetti ora previsti per assoggettare le opere del Pnrr al débat public. Il decreto dovrebbe essere emanato entro 60 giorni, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, e prevedere una durata massima di trenta giorni. Alla commissione toccherà anche il compito di istituire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, «un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l’incarico di coordinatore del dibattito pubblico». In caso di inadempienza o ritardi della stazione appaltante scattano i poteri sostitutivi affidati sempre alla stessa commissione nazionale.
Bandi con premi per donne e giovani (ma servono linee guida)
Il decreto obbliga innanzitutto le imprese con più di cento dipendenti ad allegare alle offerte l’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni. Allo stesso modo il decreto impone alle aziende con oltre 15 dipendenti che ottengono appalti per il Pnrr di produrre lo stesso tipo di rapporto entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Inoltre, si impone alle stazioni appaltanti di prevedere « nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne». Non solo. Il decreto va anche oltre e si spinge fino a prevedere che, tra i requisiti di accesso all’appalto, sia inserita anche la richiesta di assicurare «una quota, pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile». Anche in questo caso serve un provvedimento attuativo.
Appalto integrato su preliminare e freno ai ricorsi per gli appalti Pnrr
Si ammette la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando (sia nei settori ordinari che in quelli speciali) senza limiti di importo per motivi di estrema urgenza causati da circostanze imprevedibili, laddove si rischiasse di mettere a rischio gli obiettivi del Pnrr. La novità consiste nell’applicazione alle opere del Pnrr della norma anti-ricorsi, inserita ai tempi della legge obiettivo. In pratica per sterilizzare gli effetti delle sospensive o dell’annullamento delle gare da parte dei Tar, si stabilisce che l’eventuale vittoria di un ricorso non comporta la «caducazione» del contratto già stipulato con il vincitore della gara e il subentro del ricorrente. Ma un semplice risarcimento del danno « per equivalente», ossia in denaro.
C’è poi il ritorno dell’appalto integrato sul preliminare , senza però la clausola che ammetteva la possibilità di usare in questo caso il criterio del massimo ribasso.
Il provvedimento precisa anche che sul progetto di fattibilità posto a base di gara «è sempre convocata la conferenza di servizi» e che le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi anche punteggi premiali per chi fa ricorso a progettazione «con strumenti elettronici».
Un ultimo passaggio è dedicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il decreto stabilisce che per i progetti del Pnrr il parere dell’organo tecnico è reso «esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica» (statali o finanziati dallo Stato per oltre il 50%) di importo superiore a cento milioni, senza valutazioni sulla congruità dei costi. Sotto i cento milioni non ci sarà bisogno di parere. Anche qui le indicazioni di dettaglio sono rimandate a un provvedimento attuativo che il presidente del Consiglio superiore è chiamato a emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Subappalto al 50% fino a novembre (a meno di proroghe)
Tetto per il subappalto innalzato dal 40% al 50% fino al 31 ottobre e poi libero. Il DL Semplificazioni prevede anche che il subappaltatore debba applicare gli stessi contratti collettivi dell’appaltatore principale. Dal primo novembre toccherà alle stazioni appaltanti indicare le quote di subappalto ammesse, tenendo conto di una serie di fattori tra cui il rischio infiltrazioni e la sicurezza delle prestazioni. In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione del contratto oppure l’oggetto principale dell’appalto. Dal primo novembre sarà anche eliminato il tetto del 30% per il subappalto delle categorie superspecialistiche. Mentre anche il subappaltatore diventerà responsabile ( in solido con l’appaltatore) nei confronti della stazione appaltante.
Premi di accelerazione e penali per i contratti Pnrr
Potere sostitutivo in caso di ritardo attivazione o sospensione dei lavori per opere del piano. Contratto efficace subito dopo stipula senza condizione sospensiva. Previsione di premi accelerazione e, per converso, raddoppio del valore minimo delle penali (dallo 0,3 allo 0,6 per mille) in caso di ritardi, fino a un ammontare massimo del 20% (invece che 10%) del netto contrattuale.
Tutte le proroghe del vecchio decreto semplificazioni
Tutte le deroghe per gli appalti sottosoglia sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno, dunque, a fine anno. La novità su questo punto è la modifica relativa all’affidamento diretto per servizi e forniture che viene fissato a 139mila euro, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro). Per i lavori la possibilità di affidamento diretto senza consultazione imprese resta a 150mila euro. Altra grande novità è la ridefinizione delle soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese. Infatti, sparisce la soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un milione di euro in cui basterà bussare alla porta di cinque operatori. Sopra il milione e fino ai 5,35 milioni delle soglie Ue gli inviti necessari saranno 10 e non più 15.
Altre proroghe del DL 76/2020: verifiche antimafia semplificate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare l’urgenza e i limiti alle sospensione dei lavori . Anche l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino alla stessa data e si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) debba emanare nuove linee guida sul suo funzionamento entro 60 giorni dal decreto. Estese anche le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul danno erariale contestabile solo in caso di dolo. Mentre non viene prorogata la maxi-deroga che permetteva di affidare senza bando anche gli appalti soprasoglia legati all’emergenza sanitaria.
Estese anche deroghe e sospensioni del DL Sblocca-cantieri del 2019
Non scadrà a fine anno la sospensione del codice appalti prevista dal decreto Sblocca-cantieri. Anche per le misure introdotte nel 2019 arrivano le proroghe fino a 30 giugno 2023. In particolare continueranno a restare in vita le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio (ma la deroga non vale per le opere del Pnrr), di utilizzare l’appalto integrato, di far rimanere congelato l’albo dei commissari di gara presso l’Anac. Prorogata al 2023 anche «l’inversione procedimentale», ossia la possibilità di valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese. Ok alla possibilità di avviare la progettazione delle opere con fondi limitati al progetto fino al 2023, così come la possibilità di appaltare manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo fino a giugno 2023. Fino a alla stessa data i pareri del Cipe saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni, mentre tra 50 e 100 milioni se ne occuperanno i provveditorati. Sotto i 50 milioni si farà a meno del parere. Prorogate a giugno 2023 anche le norme che consentono di apportare varianti anche su progetti sottoposti ad archeologia preventiva e la misura che consente di dare l’ok alle varianti su progetti definitivi approvati dal Cipe senza ripassare dal Cipe, nel caso non superino il 50% del valore del progetto.
Banca dati unica e fascicolo virtuale per le gare (ma senza scadenze)
Il DL Semplificazioni inserisce all’articolo 54 l’obbligo di trasmettere tutti i dati sugli appalti alla banca dati dell’Anac, che diventerà il punto unico di pubblicazione. Nasce, inoltre, il fascicolo virtuale dell’operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di rendere, queste informazioni, disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» alla banca dati dell’Anac. Il problema è che il decreto si limita a elencare queste attività senza prevedere tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia.
Rapporti tra privati e PA
Per rendere più certi gli effetti del silenzio-assenso si stabilisce che, trascorsi i termini, i privati potranno richiedere e ottenere per via telematica l’attestazione dell’accoglimento della domanda o potranno autocertificarla. Inoltre viene anche rafforzato l’intervento sostitutivo, che in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato. Con la nuova disposizione l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio. Mentre il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, ha l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto. Ultimo punto, la riduzione dei tempi di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela. La Pa non avrà più 18 mesi, ma solo 12 per tornare su una decisione già presa.