Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio unifamiliare, dovuto all’adeguamento alla normativa antisismica, riconosciuto il Sismabonus al 110% anche sulla parte ampliata, ed escluso il Super Ecobonus sulla nuova porzione del fabbricato.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in una recente Risposta, ribadendo che l’agevolazione spetta in presenza di interventi che rientrino nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, ferma restando la competenza del Comune ai fini della qualificazione delle opere edilizie.
In sostanza, la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” deve risultare dal titolo edilizio che autorizza i lavori.
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria richiama ancora una volta il parere ricevuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel quale è stato affermato che nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, «a differenza del “Supersismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».
Alla luce di tale chiarimento, la Risposta in oggetto conferma che, nel caso di specie esaminato, il Sismabonus al 110% spetta per l’intero intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, mentre l’Ecobonus al 110% è riconosciuto solo per le spese riferite alla porzione preesistente dell’edificio.
A tal fine, sotto il profilo della corretta documentazione delle spese sostenute, agevolabili con l’Ecobonus al 110%, viene ribadito che l’interessato deve:
- distinguere, sul piano della fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione ed ampliamento);
ovvero
- ottenere un’apposita attestazione con l’indicazione «degli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento (ristrutturazione ed ampliamento), rilasciata dall’impresa di costruzione/ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».
Infine, viene confermato che il Superbonus spetta anche ai soggetti non residenti, purché titolari di redditi imponibili ad IRPEF (come, a titolo esemplificativo, redditi fondiari), ferma restando la possibilità di usufruire del beneficio nelle modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Tali ulteriori modalità sono ammesse anche nell’ipotesi in cui il beneficiario possieda esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata, ad imposta sostitutiva ovvero se l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).