Bonus facciate fino a fine 2021: per le persone fisiche vale la data del bonifico a prescindere dalla fine dei lavori, mentre per le imprese vale la data di ultimazione dell’intervento, non rilevando il momento del pagamento delle spese.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate che, dopo un anno e mezzo dalle prime indicazioni, aggiorna la propria Guida sul Bonus Facciate alla luce della proroga sino al 31 dicembre 2021 e dell’introduzione (per le spese sostenute nel biennio 2020-2021) della possibilità di fruire della detrazione anche sotto forma di cessione del corrispondente credito d’imposta o dello sconto in fattura.
Con la recente Guida, l’Amministrazione finanziaria puntualizza alcuni aspetti tra i quali:
- soggetti ammessi e spettanza del bonus: per i privati opera il “principio di cassa”, mentre per le imprese quello di “competenza”. Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino;
- anche ai fini del Bonus Facciate, la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della stessa, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. In merito a tali opzioni, viene inoltre chiarito che, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri. Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito;
- nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili (per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al Bonus Facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, ammessi all’Ecobonus), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni per le rispettive spese, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione;
- il Bonus Facciate non spetta per gli interventi riguardanti la facciata effettuati durante la fase di costruzione del fabbricato, o realizzati mediante demolizione e ricostruzione anche se inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”;
- l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non essendo sufficiente l’attestazione da parte dei professionisti abilitati (ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali).
- il bonus spetta, a titolo esemplificativo, per gli interventi realizzati:
- sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico,
- su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica,
- sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico,
- sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale,
- il bonus non spetta, tra gli altri , per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli o per la riverniciatura degli scuri e delle persiane, o per gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
- gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto “requisiti minimi”, sia i valori limite della trasmittanza termica di cui ai decreti “Requisiti Ecobonus”. Tali decreti non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.
La Guida aggiornata è disponibile presso gli uffici della propria Territoriale di riferimento.