Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto “Semplificazioni” che introduce ulteriori novità per l’edilizia privata.
Tra quest’ultime si segnalano:
- autorizzazione unica per i lavori sulle strutture ricettive;
- deroghe al DM del 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari) per gli immobili di interesse culturale;
- semplificazioni per la procedura di affrancazione degli immobili ricompresi nei piani di zona.
Autorizzazione unica per i lavori sulle strutture ricettive
La modifica è finalizzata a velocizzare il procedimento prevedendo un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione (o dalla provincia autonoma) per la costruzione, potenziamento o rifacimento totale/parziale delle strutture ricettive, volte a racchiudere in unico procedimento tutti gli atti di assenso necessari, fatti salvi solo gli adempimenti per la prevenzione incendi. Tale procedimento si conclude con decisione adottata in sede di conferenza di servizi, all’esito della quale viene rilasciata l’autorizzazione unica che costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
Deroghe al DM 1975 requisiti igienico-sanitari immobili di interesse culturale
Introdotta in sede di conversione del decreto una norma che consente di derogare ai parametri definiti dal DM del 5 luglio 1975 in tema di requisiti igienico-sanitari per gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. In particolare si prevede che per questi immobili:
- l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
- per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
- ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.
La norma si aggiunge alla deroga ai parametri del DM 1975 già consentita dal DL 76/2020 per gli immobili realizzati ante 1975 e ricadenti in zona A e B.
Con la novità introdotta dalla legge di conversione del decreto si prevede una specifica deroga per gli immobili soggetti a vincolo culturale indipendentemente dalla loro localizzazione.
Proroga conferenza di servizi accelerata
Confermata la proroga al 30 giugno 2023 la norma che prevede la facoltà delle amministrazioni di poter adottare la conferenza di servizi semplificata asincrona con termini e procedure diverse da quelle ordinarie.
Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
Confermate le modifiche alla disciplina in tema di potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva conclusione del procedimento amministrativo. Si prevede di individuare il sostituto non solo nell’ambito delle “figure apicali” dell’amministrazione ma in una specifica unità organizzativa. Decorso o superato il termine per la conclusione del procedimento, il potere sostitutivo è esercitabile d’ufficio (e non più solo su richiesta del soggetto interessato) affinchè il sostituto o l’unità organizzativa concluda, entro un termine pari alla metà di quello originario, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
Viene confermato che, nei procedimenti su istanza dei privato, qualora il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica un’attestazione del decorso del termine e, quindi, dell’avvenuto accoglimento della domanda. Decorsi 10 giorni dalla richiesta senza che l’amministrazione vi provveda, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del privato.
Annullamento d’ufficio
Confermate le modifiche alla disciplina relativa al potere dell’amministrazione di procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi. In particolare, si riduce il termine previsto per poter esercitare tale potere che passa da 18 mesi a 12 mesi. La modifica è in linea con le richieste dell’ANCE ed è volta a garantire maggiormente il principio del legittimo affidamento dei privati.
Semplificazioni per la procedura di affrancazione degli immobili ricompresi nei piani di zona
Viene previsto:
- che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata possa essere richiesta anche su iniziativa dei soggetti interessati (mentre fino ad oggi poteva essere solo il Comune ad avanzare la proposta)
- la rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione/locazione delle singole unità abitative (con la fissazione, comunque, di limiti massimi per singola unità abitativa e relative pertinenze pari a 5000/1000 euro)
- l’obbligo per i comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute.