E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali con cui è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (cosiddetta CILA-Superbonus).
Si ricorda che la modulistica è efficace dal 5 agosto scorso ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, senza necessità di un recepimento regionale e comunale.
L’Accordo specifica unicamente che le Regioni, le Province autonome e i Comuni devono adottare le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.
L’Anci a ridosso dell’approvazione della modulistica CILAS ha provveduto a fornire alcune indicazioni. Tra queste si segnalano:
– Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione
Per gli interventi già in itinere finalizzati al cosiddetto Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
– Interventi di Superbonus connessi ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.
– Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali
Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.
– Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus e agibilità
In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità.